giovedì 2 aprile 2009

Puntualizzazioni

«Fermo restando che le motivazioni della Corte ci aiuteranno a capire meglio la sentenza sulla legge 40, vanno fin d’ora chiariti due equivoci, a prescindere dai giudizi di valore. Il Parlamento, se crede, ha il diritto di intervenire di nuovo sulla materia, ma non ha nessun obbligo di farlo. La legge può funzionare con le disposizioni eliminate dalla Corte e con quella introdotta che consente la crioconservazione a favore della salute della donna. Il governo, dal canto suo non solo non ha, con lo strumento delle linee guida, in alcun modo la possibilità di reinserire disposizioni giudicate incostituzionali in una legge, ma neanche quello di ripristinare il divieto di analisi pre-impianto. Se lo volesse fare, l’esito sarebbe già scritto: una sentenza di illegittimità della magistratura. La precedente sentenza del Tar del Lazio che ha fatto saltare il divieto ha infatti chiarito che le linee guida sono soltanto un “atto amministrativo di natura regolamentare” che non può violare la riserva di legge “sull’oggetto della procreazione medicalmente assistita”. Su questo giudizio di illegittimità la sentenza della Corte non aggiunge niente. Essa si è mossa dandolo naturalmente per presupposto. Il divieto di analisi pre-impianto potrebbe, in astratto, essere quindi reinserito solo con legge, ma a quel punto sarebbe comunque esposto al giudizio negativo della Corte costituzionale»
(Stefano Ceccanti - PD)

0 commenti: